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Art. 1 è costituito in Udine, con sede in Udine, il Club denominato "Amici del Centro per la Riabilitazione del Cardiopatico". La sua durata è a tempo indeterminato. Potranno essere costituite altresì sezioni dell'Associazione anche fuori dell'ambito della Regione.
Art. 2 Il Club "Amici del Centro per la Riabilitazione del Cardiopatico" è un club di persone fisiche, che alla luce dei nuovi orientamenti di cardiologia sociale, intendono promuovere attraverso incontri sociali, dibattiti, congressi, sia culturali che ricreativi, una collaborazione molteplice, da realizzarsi con varie modalità, con la Direzione del Centro per la Riabilitazione del Cardiopatico dell'Istituto Regionale di Medicina Fisica e Riabilitazione di Udine. Ciò al fine di realizzare una maggior partecipazione ai problemi attinenti il recupero fisico e psicologico dei cardiopatici ed alla diffusione della riabilitazione cardiologica.
Art. 3 è connotato essenziale di detto Club l'indipendenza più assoluta a partiti o movimenti politici nazionali, extranazionali od internazionali.
DEI SOCI Art. 4 Sono Soci del Club: a) i componenti del Comitato promotore; b) i cittadini la cui domanda di iscrizione sia presentata da un socio ed accettata secondo le norme del presente Statuto; c) coloro i quali, su designazione dell’Assemblea, per i loro meriti scientifici e/o promozionali, siano di tale qualifica insigniti a titolo onorario; d) la qualifica di socio onorario è giuridicamente equipollente a quella di socio ordinario:
Art. 5 I soci iscritti al Club partecipano di diritto alla vita culturale ed organizzativa del medesimo. L’esercizio di tale attività è subordinata al regolare versamento di una quota sociale annuale.
Art. 6 La qualifica di socio si perde: a) per coloro siano condannati con sentenza penale passata in giudicato, per qualsiasi reato non colposo; b) per dimissioni; c) per morosità di anni due nel versamento della quota associativa.
DEGLI ORGANI
Art. 7 Sono organi del Club: a) l’Assemblea generale; b) il Consiglio Direttivi; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 L’Assemblea generale è formata dai Soci che, al momento della convocazione, salvo beninteso i Soci onorari, sono in regola con i versamenti delle quote sociali. Essa si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
Art. 9 L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per stabilire le direttive di ordine generale per l’attuazione degli scopi previsti dallo Statuto. Elegge nel suo seno i Membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti.
Art. 10 L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta sia necessario deliberare su problemi ad essa proposti dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 Le Assemblee sono convocate per iscritto dal Presidente del Club con avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione, recante gli argomenti all’ordine del giorno e le date di prima e seconda convocazione. Nei casi di convocazione urgente dell’Assemblea straordinaria è consentito un preavviso minore. L’Assemblea va altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei Soci o tre consiglieri.
Art. 12 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero. Ogni partecipante ha diritto ad un voto. Il socio che non partecipa all’Assemblea può farsi rappresentare da un socio con apposita delega. Il numero delle deleghe per ogni rappresentante non può essere superiore a tre.
Art. 13 Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere. Delibera in merito alle domande di iscrizione, alle proposte di espulsione, alla accettazione delle dimissioni. Delibera su ogni questione organizzativa concernente l’attività del Club. Fissa l’ammontare della quota associativa. Approva il Bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre all’esame dell’Assemblea. E’ validamente costituito con la presenza di almeno cinque membri. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 14 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club. Presiede le Assemblee e le sedute del Consiglio Direttivo. Convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Art.15 Il Segretario-Tesoriere redige i verbali delle riunioni del Consiglio e delle relative delibere ed i verbali assembleari. Redige inoltre i bilanci annuali del Club e ne tiene l’amministrazione. Non può assumere iniziative che comportino spese non di ordinaria amministrazione, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio direttivo.
Art.16 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Dello stesso possono far parte anche dei non soci. Vigila sull’andamento contabile delle gestioni e tiene la relazione finale al bilancio consuntivo davanti all’Assemblea. La loro elezione avviene contemporaneamente a quella dei membri del Consiglio.
ECONOMIA E FINANZA
Art.17 Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
Art.18 Il Patrimonio è costituito da: a) contributi versati dai sostenitori; b) quote sociali; c) eccedenze attive delle gestioni; d) ogni eventuale bene patrimoniale; e) elargizioni e lasciti costituiti a favore del Club e devoluzione di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dello stesso. Con il patrimonio il Club provvede alle spese per il suo funzionamento ed a tutti gli impegni per lo svolgimento delle proprie attività.
SGIOGLIMENTO E MODIFICHE
Art.19 Lo scioglimento del Club deve essere proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall’Assemblea generale dei Soci in seduta straordinaria a maggioranza di almeno tre quarti degli associati. Lo scioglimento non potrà aver luogo se prima non siano state saldate le eventuali passività. Le eventuali attività saranno impegnate secondo la destinazione stabilita dall’Assemblea.
Art.20 Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci. Per la validità dell’Assemblea occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e la decisione va presa a maggioranza dei presenti.
Art.21 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, ci si riporta, ritenendole integrative dello Statuto stesso, alle norme del Codice Civile italiano sulla Associazioni non riconosciute.
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